La documentazione al servizio dell'integrazione

Più dai meno versi

una legge che agevola le donazioni al volontariato

Forse non tutte le associazioni sanno che se una persona fisica o un’impresa decidono di fare loro una donazione, i donatori possono inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri.

Lo afferma la legge N 80 del 2005 anche detta legge “Più dai meno versi”, una normativa che favorisce la possibilità per le Associazioni di reperire fondi da utilizzare per fini di solidarietà sociale.

 

Chi può donare?
Tutti coloro che sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF (lavoratori dipendenti e assimilati e i lavoratori autonomi) e tutte le aziende e le società soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).

Come donare?
Si può donare denaro ma modo che sia possibile avere tracciabilità del versamento quindi tramite: Bonifico bancario o postale; Assegno circolare/bancario non trasferibile; Carte di credito o carte di debito (vedi circolare n.39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19/8/08)

Per i beni il valore viene calcolato rifacendosi al prezzo di listino mediamente praticato sul mercato per i beni della stessa specie, tenendo conto dello stato d'uso del bene al momento della donazione.

Fra coloro che possono ricevere le donazioni ci sono tutte le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale iscritte all’anagrafe delle ONLUS, le ODV  iscritte al Registro; le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri; le APS iscritte al registro.

 

Quanto si può dedurre o detrarre?
Per deduzione s’intende la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte.

Le persone fisiche e giuridiche possono dedurre fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre i 70 mila €.

La detrazione è la somma che si può sottrarre dalle imposte da pagare dopo che sono state calcolate.
Le persone fisiche (art. 15 TUIR) possono detrarre dall'imposta lorda del 19% della somma donata e comunque non oltre i 2.065,83 €. Le persone giuridiche (art. 100 TUIR) possono, in alternativa, dedurre dal reddito d'impresa dichiarato l'importo donato, per un ammontare non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddito.

 

Quali gli obblighi contabili per le associazioni?
Affinché i donatori possano usufruire, in termini di deduzioni, dei benefici previsti dalla legge è condizione necessaria che l'Organizzazione ricevente tenga scritture contabili analitiche e complete per rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Organizzazione stessa.

Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile, come già affermato nell'autocertificazione. 

Scarica l'esempio di modulo da compilare per autocertificare che la tua associazione possiede i requisiti necessari. 


Ultima modifica: domenica 27 giugno 2010 09.46

Forum Solidarietà, Centro di Servizi per il Volontariato in Parma - B.go Marodolo 11 - 43125 Parma - Tel. 0521.228330 - Fax 0521.287154