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Niente bollo per i conti corrente

La manovra "salva Italia" conferma l'esenzione agli enti non profit

Il bollo sugli estratti conto bancari e postali, che la manovra “salva Italia” ha portato a 100€ l’anno, non riguarda le onlus.

In verità, l'esenzione per le onlus è in essere dal 1998, ma già in passato gli enti no-profit hanno dovuto attivarsi per superare le resistenze opposte dalle banche per la sua applicazione.
Basta rivolgersi agli sportelli o scorrere i fogli informativi dei conti correnti dedicati alle Onlus per rendersi conto che il problema è stato solo in parte superato.

Se l'esenzione non è riconosciuta, l'ente cliente ne può sollecitare l'applicazione e, nel caso, richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta negli anni precedenti, presentando formale reclamo. È bene, quindi, che gli enti controllino che l'imposta di bollo non sia loro erroneamente addebitata.

L'articolo 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972, esenta dal bollo gli atti e i documenti «posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni». L'elencazione degli atti esenti è ritenuta tassativa dalla circolare del ministero delle Finanze 168/1998 e fra essi rientrano gli estratti conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa.
La conferma è contenuta nella risoluzione n. 90666 del 4 novembre 1998 sollecitata dall'Abi e da questa diramata a tutte le banche associate con circolare serie tributaria n. 55 del 30 novembre 1998.

L'esenzione spetta agli enti iscritti nell'anagrafe unica delle Onlus (articolo 11 Dlgs 460/1997). Ne beneficiano anche le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991) e che non svolgono attività commerciali, le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991) iscritte nella specifica sottosezione loro riservata del l'Albo nazionale delle società cooperative.
Questi enti, infatti, sono considerati in ogni caso Onlus di diritto, senza essere tenuti ad adeguare i propri statuti e a integrare la loro denominazione con l'acronimo "Onlus". Nel 2002 l'agevolazione è stata estesa anche alle federazioni e agli enti sportivi riconosciuti dal Coni, senza però essere applicabile alle società e associazioni sportive dilettantistiche (circolare delle Entrate 21/2003). Anche le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale) usufruiscono dell'esenzione, ma limitatamente al l'esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.

Leggi la circolare ABI e la risoluzione dell’agenzia delle entrate.

Fonte: Il Sole 24 ore

 

 

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