Niente imposta di registro per gli atti costitutivi
L’agenzia delle entrate conferma l’esenzione dell’imposta di registro per gli atti costitutivi delle ODV
Pubblicata un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate, tutta dedicata al non-profit. E’ la circolare 38/E che affronta quattro temi distinti che riguardano le Organizzazioni di volontariato e gli Enti con la qualifica di Onlus.
l primo punto riguarda la conferma, ancora una volta, dell'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, con alcuni riferimenti di prassi relativi alle norme regionali.
E’ una buona prassi che gli uffici dell’agenzia provinciale di Parma hanno già in uso.
Questo il testo della circolare: "le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni." Si rileva che non è specificata la modalità attraverso cui rendere comunicazione all'Agenzia dell'avvenuta iscrizione al Registro.
Gli altri punti della circolare sono inerenti a: la partecipazione di enti "esclusi" (non onlus) nelle Onlus, l’iscrivibilità dei trust nell'Anagrafe delle Onlus e la possibilità che una Onlus partecipi ad un'impresa sociale.
Per gli approfondimenti si rimanda al testo della circolare.
Fonte CSVnet
